L’art. 117-bis, comma 2° del TUB (Testo Unico Bancario) e le relative disposizioni attuative (DM 644/2012) affermano che i contratti di conto corrente, di apertura di credito, di carta di credito, possono prevedere a carico del cliente, a fronte di “sconfinamenti” di quest’ultimo (si spende più di quanto si può usare), l’applicazione della “Commissione di Istruttoria Veloce”, per la durata dello sconfinamento e quale unico costo ulteriore rispetto al pagamento del tasso di interesse sull’ammontare.
Se ritieni che la tua banca “abusi” della Commissione di istruttoria veloce, potresti avere bisogno di noi. Siamo in grado di guidarti nel formalizzare il reclamo finalizzato a farti ottenere quanto ti è stato addebitato a titolo di Commissione di istruttoria veloce. Abbiamo infatti accertato, a titolo esemplificativo, che spesso la banca non rispetta i criteri di legge per l’applicazione di tale commissione: a) lo svolgimento da parte della banca di una “effettiva” attività istruttoria sul merito creditizio del cliente al fine di consentirgli lo sconfinamento (un indice presuntivo dell’assenza di attività istruttoria è data dalla molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro, ad esempio giornalieri o settimanali); b) l’applicazione di un costo di istruttoria commisurato a quello medio sostenuto dalla banca per svolgere tale attività; c) l’applicazione della commissione per sconfinamenti che non sono determinati da pagamenti disposti a favore della banca.
Inoltre, nei rapporti con i “Consumatori” la Commissione di istruttoria veloce non è dovuta, nei limiti di una sola volta a trimestre, quando lo sconfinamento, anche se determinato da più addebiti, abbia valore inferiore o pari ad euro 500,00 e perduri per un massimo di sette giorni consecutivi.
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