Marito e moglie avevano deciso di trascorrere una vacanza rilassante alle Mauritius ma sono giunti a destinazione con numerose ore di ritardo che hanno comportato un soggiorno più corto.
Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 7296 del 14.05.2015 ha condannato il Tour Operator al pagamento della somma di € 600,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo dell’ 11.02.2004 a favore di una coppia di consumatori/viaggiatori per il ritardo nella partenza del volo aereo ritenendolo responsabile in solido col vettore aereo.
Il Giudice, riconosciuto che il ritardo con il quale i viaggiatori sono giunti a destinazione ha ridotto il loro soggiorno, ha deciso il risarcimento del danno di € 200,00 ciascuno “per il giorno non goduto a causa del ritardo”