Con sentenza n. 1066 pubblicata in data 12 marzo 2019 la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento di un investitore nei confronti della propria banca intermediaria che, nel luglio del 2008, gli aveva venduto obbligazioni Lehman Brothers, ossia obbligazioni emesse dalla banca d’affari americana fallita a settembre 2008, ha confermato la responsabilità della banca intermediaria, per inadempimento ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente investitore, e il conseguente diritto risarcitorio di quest’ultimo.
La sentenza merita attenzione in quanto evidenzia alcune condotte scorrette della banca intermediaria sia in generale, sia nel caso specifico di negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers.
In primo luogo la banca intermediaria, in occasione delle negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers, ha omesso di utilizzare una “scheda sulla profilatura” del cliente “completa”, mancando nella scheda del cliente predisposta dalla banca intermediaria l’indicazione degli specifici strumenti finanziari (nel caso di Lehman Brothers “obbligazioni emesse da banche d’affari americane”) sui quali il cliente aveva in concreto “conoscenza” ed “esperienza”, non potendo la banca intermediaria né dedurre la conoscenza concreta dalla esperienza concreta (trattasi di concetti diversi), né dedurre la esperienza concreta dal contenuto del dossier titoli del cliente in essere all’epoca delle negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers (deduzione possibile solo per gli investitori professionali, non per gli investitori al dettaglio come il cliente della banca).
In secondo luogo la incompletezza della scheda sulla profilatura utilizzata dalla banca intermediaria non solo costituisce un inadempimento “grave”– perché non consente al cliente investitore di disporre “scelte consapevoli di investimento” e perché non consente alla banca intermediaria né di valutare la “adeguatezza” di un investimento raccomandato al cliente, né di valutare la “appropriatezza” di un investimento scelto dal cliente di sua iniziativa – ma costituisce anche un inadempimento che comporta necessariamente il diritto del cliente investitore al risarcimento del danno in quanto solamente sulla base di una scheda sulla profilatura “completa” – quale sarebbe stata, nel caso in questione, una scheda contenente la specificazione di conoscenza ed esperienza su “obbligazioni emesse da banche d’affari americane” – la banca intermediaria ha la possibilità di provare che il cliente investitore avrebbe comprato gli strumenti finanziari anche nella ipotesi in cui la banca non avesse valutato correttamente la “adeguatezza” o la “appropriatezza” dell’investimento.
Considerato che molti acquirenti di obbligazioni Lehman non avevano indicato nella propria scheda sulla profilatura la consocenza e la esperienza in “obbligazioni emesse da banche d’affari americane“, si aprono per gli investitori in obbligazioni Lehman ulteriori vie per recuperare quanto perso.