La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 12564 – 12565 – 12566 – 12567 pubblicate in data 22 maggio 2018, ha stabilito una regola operativa che può essere utilizzata per determinare se la banca – che ha causato a un suo cliente un danno patrimoniale in conseguenza di un investimento disinformato in un determinato strumento finanziario – abbia o meno il diritto di chiedere al cliente di “compensare” l’importo del danno patrimoniale da risarcire con l’importo che il cliente ha ricevuto o riceverà, a titolo di rimborso, da un soggetto terzo quale l’emittente lo strumento finanziario o un Fondo di Garanzia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito che il danno patrimoniale da risarcire e il vantaggio patrimoniale conseguito si compensano tra di loro solamente se ricorrono contemporaneamente due presupposti : 1) il risarcimento del danno e il rimborso hanno la stessa funzione, così evitando che il danneggiato si arricchisca aumentano l’importo del risarcimento; 2) la legge prevede un meccanismo di surroga o rivalsa che consenta al terzo (l’emittente lo strumento finanziario o il Fondo di Garanzia) di recuperare dal danneggiante (la banca) le somme erogate al danneggiato (l’investitore), così evitando che il danneggiante (la banca) risponda solo di una parte del danno (quella non rimborsata dal terzo).
Nel caso dei rimborsi erogati agli investitori da parte di terzi non esiste alcun meccanismo legislativo che consenta ai terzi di recuperare il rimborso dal danneggiante e spesso il rimborso ha una funzione totalmente o parzialmente diversa da quella del risarcimento a carico del danneggiante.