Il Tribunale di Milano con sentenza n. 8305/2018 ha confermato la sentenza di primo di grado con la quale il Giudice di Pace di Milano aveva condannato un intermediario finanziario al pagamento a favore del cliente delle somme di danaro illecitamente sottrategli a seguito dell’utilizzo fraudolento del bancomat che aveva formato oggetto di furto.
L’intermediario finanziario si era difeso adducendo una responsabilità del cliente per avere conservato il codice pin insieme alla carta rubata presumendo tale circostanza dal breve lasso di tempo intercorso tra il furto e la prima operazione di prelievo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza in commento, ha escluso che “il solo breve lasso di tempo sia idoneo a provare come conseguenza più persuasiva e plausibile la conservazione del pin unitamente e nelle vicinanza della carta bancomat”