Marito e moglie avevano acquistato il viaggio “dei loro sogni” da trascorrere insieme alla figlia minore ma giunti all’aeroporto l’addetto al check-in le ha negato l’imbarco perché, anziché avere un proprio passaporto, era iscritta su quello del padre, circostanza di cui l’agenzia viaggi era a conoscenza.
Con sentenza n 5718/2010 il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’obbligo a carico dell’agenzia di viaggi di “fornire al consumatore turista le informazioni necessarie per effettuare il viaggio, tra le quali non può non essere compresa quella attinente alle formalità richieste per l’espatrio di un soggetto minore” sancendo che “tale obbligo informativo (v. Cass. N. 15798/2009) trova giustificazione nello scopo della disciplina legale, diretta a tutelare il consumatore turista, certamente non agevolmente in grado di conoscere tutta la disciplna che regola l’effettuazione di un soggiorno all’estero, a differenza degli operatori professionali del settore”.