Con sentenza n. 202 del 06.02.2019 il Tribunale di Monza ha condannato una società finanziaria a restituire a un cliente tutte le somme pagate in occasione del finanziamento erogatogli contestualmente alla conclusione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un diritto di godimento turnario (c.d. time sharing).
La sentenza del Tribunale di Monza è degna di rilievo non solo perchè ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita risultando “ictu oculi” l’indeterminatezza dell’oggetto compravenduto, particolarmente considerato che non è indicato alcun estremo dei “complessi turistici residenziali facenti parte del Club Elite”. Considerato anche il dato per cui non vi è traccia del “documento informativo”, della “brochure” e del “depliant” di cui si fa menzione nel contratto. Considerato infine che gli immobili del “Circuito Elite” non appaiono nemmeno esistenti” ma soprattutto perchè ha riconosciuto la nullità del contratto di finanziamento ad esso collegato che il cliente aveva sottoscritto nella stessa circostanza e quindi il suo diritto ad ottenere la restituzione di tutte le somme pagate.